Riflessi sull’esterometro – Autofatture
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Riflessi sull’esterometro – Autofatture

La modifica dell’art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 si riflette in modo automatico sul successivo comma 3-bis, che prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Per le operazioni in esame, effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.
Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.
Come stabilito dal provvedimento n. 293384/2021, l’obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Come funzionerà dal 1° luglio 2022?

Quando si riceverà una fattura estero (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.

Campo “codice destinatario”. Abbiamo tre possibilità, come per le fatture verso cliente italiano:

  • Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.
  • Se è dotato di una PEC, si indica  ‘0000000’, e si va a indicare la PEC nel campo PEC Destinatario;
  • Infine, il caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000

Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:

  • TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea)
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta)

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Nota tecnica: in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1. Ma normalmente questa operazione viene fatta in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Sarà sufficiente, all’interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura a un cliente.

Queste nuove tipologie di documenti associate al formato XML sono già state introdotte opzionalmente dal 1° Ottobre 2020, quindi già da ora si può provare ad adeguarsi al nuovo adempimento per non arrivare impreparati a gennaio.

Campo data

Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE

E le note di credito?

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno
negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

Quali sono le tempistiche?

Per quanto riguarda l’integrazione il soggetto cessionario o committente residente nel nostro Paese è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con l’avvertenza di imputarla per la liquidazione del mese precedente (cioè di ricezione). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, subentra l’onere di emettere autofattura (articolo 46, comma 5) entro il 15 del mese successivo (terzo mese dall’effettuazione dell’operazione).

Sarà obbligatorio anche l’integrazione delle fatture di reverse charge italiane?

No, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento.
Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati.
Tuttavia la circolare 13 E del 2018 consente di utilizzare già facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere.
In questo caso si dovrà utilizzare l’apposita tipologia documento:

  • TD16-integrazione fattura reverse charge interno

Non vi sarà alcun obbligo dell’invio dell’integrazione a chi emesso la fattura.

Se emetto un’autofattura elettronica errata la posso eliminare?

Si, bisogna procedere emettendo un’altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

E per le fatture attive verso l’estero cambierà qualcosa?

Si, per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx.

Obiettivi e vantaggi di questo adempimento

La finalità della trasmissione di questa documentazione all’Agenzia delle Entrate è quella di produrre la liquidazione iva precompilata. La liquidazione iva (già disponibile ora in prova) è scaricabile sul canale Entratel o Fisconline e integrabile con dati attualmente non recepiti dall’Agenzia, come deducibilità parziale di alcune spese (ad esempio quelle telefoniche o relative alle auto).

Un vantaggio del nuovo adempimento è l’abolizione, dal 1° luglio 2022, dell’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

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